Termini e condizioni

  1. Condizioni Generali: per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.
  2. Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
  3. Assicurazione merci: si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo nel caso si acquisti il relativo servizio EXTRA come specificato nella ns. pagina di Checkout. Il valore merci da assicurare dovrà essere chiaramente esposto sulla “COPIA CORRIERE” del documento di trasporto che verrà inviato via mail al momento dell’acquisto dell’ordine. L’eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi, con valore merci esposto nel DDT, prevede in ogni caso il limite risarcibile massimo di € 1.000,00 per tutte le spedizioni dirette ad ogni singolo destinatario nello stesso giorno. Non si accettano spedizioni da assicurare per valori superiori ad € 1.000. In caso di sinistro sarà richiesta una prova documentale del valore merce danneggiata/smarrita; ovvero uno scontrino fiscale/fattura d’acquisto del bene stesso. In assenza di tale documentazione, comprovante il valore della merce oggetto di sinistro, non si potrà procedere con la liquidazione del danno.
  4. Presunzione di Fortuito: ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente art. 2, le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l’evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l’esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
  5. Termini di Resa: i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell’affidamento della merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la mattina vengono di norma eseguiti entro il giorno stesso, salvo diverso accordo o in caso di località disagiate. Le richieste pervenute nel pomeriggio o relative a località disagiate verranno programmate per il giorno lavorativo successivo.
  6. Giacenza: Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all’apertura della “giacenza” e all’immediata comunicazione al mittente. Trascorsi 8 giorni dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. In tal caso verranno addebitate le spese di rientro della spedizione che saranno pari alle spese di inoltro della spedizione stessa.
  7. Merci Pericolose: si precisa che, conformemente alle disposizioni dell’ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell’art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.
  8. Contrassegno: il mandato di incasso del contrassegno sarà eseguito a mezzo ritiro di denaro contante (entro i limiti stabiliti per legge) e/o assegno bancario intestato al mittente. In quest’ultimo caso il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l’incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni bancari intestati al mittente. In ogni caso il valore del Contrassegno non potrà superare il limite di € 1.000.
  9. Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore: – Limiti di peso e misure:  colli di peso superiore ai 1.000 kg.  colli di altezza superiore ai 180 cm  colli di lunghezza superiore ai 400 cm.  colli di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg.  colli la cui lunghezza del lato maggiore, sommata alla circonferenza o al perimetro dei lati minori, sia superiore ai 700 cm.  per Estero: limite peso per collo kg. 31,5 – lunghezza cm. 175 – dimensioni totali cm. 300.  – Colli non imballati – lamiere – damigiane – barche – macchine agricole – veicoli a motore – casse o macchinari che non possono essere movimentati bancalati.  – Per estero: merci su bancale, merci dirette a fiere, merci dirette a caselle postali, consegne su appuntamento.  –  Preziosi – quadri – mobili antichi – masserizie – piante e/o animali vivi – prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili – titoli – carte valori – monete – biglietti di lotterie o buoni vari – articoli e documenti non riproducibili – collezioni – beni il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) – merci pericolose – scarti di medicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche – merce infiammabile o pericolosa (ADR) – merce soggetta a bolle UTIF e/o di legittimazione (oli minerali). Per le merci del gruppo C, se erroneamente affidate ed accettate, il vettore non assume alcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali.
  10. Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.
  11. Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari: i ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.). Per il carico e lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, rispettivamente dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: consegne ai piani, sia superiori che inferiori o altre cause che caratterizzano una consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali o consegne da eseguirsi in fasce orarie concordate con mittente o destinatario, merci da spallettizzare, merci a codice, merci da posizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause non dovute al vettore). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente.
  12. Foro Competente: per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), è competente esclusivamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa.
  13. Trattamento Dati Personali: il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione delle informative rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD.
  14. Legge applicabile: ferma restando l’applicabilità della C.M.R. prevista dall’articolo “Responsabilità del Vettore”, per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.
  15. Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010 – “Tracciabilità dei flussi finanziari”: si precisa che, per le particolari modalità di espletamento del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l’osservanza delle disposizioni della legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni che ricadano nell’ambito di applicazione della legge. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale, di qualunque natura, a causa del mancato rispetto da parte del mittente della presente clausola contrattuale, questi terrà indenne e manleverà il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.