Termini & Condizioni di servizio
Indice
- Condizioni Generali
- Responsabilità del Vettore
- Assicurazione merci
- Presunzione di Fortuito
- Termini di Resa
- Giacenza
- Merci Pericolose
- Contrassegno
- Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore
- Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali
- Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari
- Foro Competente
- Trattamento Dati Personali
- Legge applicabile
- Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010 - "Tracciabilità dei flussi finanziari"
Condizioni Generali
per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.
Responsabilità del Vettore
i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
